Sulla immodificabilità, o meno, dei raggruppamento nel caso di consorzio tra società di cooperative di produzione

Redazione Scientifica
18 Luglio 2017

L'art. 37, comma 19, d.lgs. n. 163 del 2006. dispone che in caso di fallimento di uno dei mandanti...

L'art. 37, comma 19, d.lgs. n. 163 del 2006. dispone che in caso di fallimento di uno dei mandanti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia «il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire».

L'art. 95 del d.lgs. n. 159 del 2011 dispone, a sua volta, che ove le situazioni da cui emerga un tentativo di infiltrazione mafiosa interessino un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, come pure nel caso di consorzi non obbligatori, «le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto».

Consegue dall'ermeneusi di queste norme che l'ordinamento ammette nei casi di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari la sostituzione in caso di fallimento, e, per analogia, anche di liquidazione coatta amministrativa, nonché in caso di interdittiva antimafia.

Inoltre la ammissibilità della sostituzione dell'impresa consorziata (connotantesi alla stregua di impresa mandante, laddove impresa mandataria è il consorzio stesso) trova un ulteriore fondamento di razionalità nel fatto che il consorzio tra società di cooperative di produzione e lavoro partecipa alla procedura di gara utilizzando requisiti suoi propri, e, nell'ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè suoi interna corporis.

Ciò significa che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale che l'attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio (in termini Cons. Stato, Ad. plen., 20 maggio 2013, n. 14). Detto in altri termini, nei consorzi di cooperative la sostituzione della consorziata esecutrice è sempre possibile, stante il rapporto organico tra consorziata e consorzio. Il che ovviamente non esclude che, pur nella peculiarità del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, il possesso dei requisiti generali e morali debba essere verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle consorziate, dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria.

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