Inidoneità dell’illecito antitrust ad assurgere a precedente ai fini della sussistenza di un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale

Redazione Scientifica
18 Luglio 2017

Nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, la fattispecie concreta dell'illecito antitrust...

Nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, la fattispecie concreta dell'illecito antitrust non può essere ricondotta nell'ambito dell'”errore grave nell'esercizio dell'attività professionale”, e così integrare un'ipotesi di esclusione.

La correttezza di una siffatta soluzione ermeneutica (seguita in giurisprudenza da Cons. Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 813), quand'anche possa ritenersi insoddisfacente sul piano assiologico (ma è evidente, anche in questa prospettiva, che viene comunque in rilievo la necessità di trovare un punto di equilibrio tra la limitazione della concorrenza futura e l'illecito anticoncorrenziale passato), è indirettamente confermata anche dalla previsione dell'art. 80, comma 5, lett. c), del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, che sembra segnare una soluzione di continuità rispetto al passato, attribuendo un qualche valore, come ritenuto dalle Linee Guida n. 6 del 2016 dell'A.N.A.C., anche alla luce del precedente della Corte Giustizia U.E., X, 18 dicembre 2014, in causa C-470/13 , ad evenienze come quella di cui si tratta, enucleando nell'ambito della categoria dei “gravi illeciti professionali” anche “il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio”, come pure il fornire “informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

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