Il possesso dei requisiti di partecipazione in capo al RTI e ratio del principio di immodificabilità delle quote del RTI

Redazione Scientifica
18 Luglio 2017

La corrispondenza delle quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione...

La corrispondenza delle quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione tra i vari soggetti che partecipano in associazione temporanea di imprese ad una gara pubblica è vicenda che si presenta come necessaria per far esattamente conoscere all'Amministrazione procedente quale impresa eseguirà le varie parti dell'appalto e se la stessa sia in possesso dei relativi requisiti (soprattutto, di qualificazione) per eseguirla a regola d'arte.

Tuttavia, tale necessità sorge nel momento in cui l'Amministrazione si trova a valutare l'offerta concretamente presentata dal raggruppamento, mentre in sede di prequalificazione tale necessità non sussiste, in quanto l'Amministrazione non esamina il progetto offerto ma si limita soltanto a verificare se il soggetto che chiede l'ammissione ha i relativi requisiti (in tal senso: Cons. Stato, V, 8 settembre 2010, n 6490).

Alla luce della ratio del principio di immodificabilità (che è solitamente individuata nell'esigenza di consentire alla stazione appaltante di verificare in modo attendibile il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai soggetti che costituiscono il raggruppamento e di evitare che tale esigenza resti frustrata da modificazioni soggettive le quali intervengano in un momento successivo rispetto alle verifiche preliminari in ordine al possesso dei richiamati requisiti), consegue che le modifiche nella composizione dei raggruppamenti non restano precluse in via assoluta, ma solo nei casi in cui esse risultino artatamente preordinate al fine di impedire l'efficace controllo in ordine al possesso dei requisiti o comunque possano rendere di fatto inefficace tale verifica.

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni affermato che in materia di gare pubbliche il divieto di modificazione della compagine delle associazioni temporanee di imprese o dei consorzi nella fase procedurale corrente tra la presentazione delle offerte e la definizione della procedura di aggiudicazione, è finalizzato a impedire l'aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all'a.t.i. o al consorzio, e non anche a precludere il recesso di una o più di esse, a condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò non avvenga al fine di eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell'a.t.i. venuto meno per effetto dell'operazione riduttiva (sul punto – ex multis – Cons. Stato, V, 20 gennaio 2015, n. 169).

In definitiva, dalla complessiva ratio sottesa al richiamato principio di immodificabilità soggettiva emerge che non resti preclusa la modificazione soggettiva del raggruppamento: i) laddove tale modificazione operi ‘in riduzione' (e non ‘in aggiunta' o ‘in sostituzione' di alcuno dei componenti il raggruppamento); ii) laddove la modificazione soggettiva non risulti finalizzata ad impedire la verifica dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione; iii) laddove, comunque, i residui membri del raggruppamento siano di per sé in possesso – anche in assenza dell'operatore escluso – della totalità dei requisiti di partecipazione, senza la possibilità di ammettere a tal fine integrazioni di sorta.

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