Art. 120 c.p.a., come riformato dall’art. 204, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016

Redazione Scientifica
18 Luglio 2017

L'intento del legislatore – con la previsione normativa di cui all'art. 120 c.p.a., come riformata dall'art. 204, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 50 del 2016 – è stato quello di...

L'intento del legislatore – con la previsione normativa di cui all'art. 120 c.p.a., come riformata dall'art. 204, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 50 del 2016 – è stato quello di definire prontamente la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte, creando un nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda. Tale nuovo assetto del contenzioso relativo alla fase di ammissione non priva la Stazione Appaltante del potere di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati per tutta la durata del procedimento di evidenza pubblica, a garanzia dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto che, dalla candidatura in sede di gara e fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico – economico professionale necessari per contrarre con la P.A.

Non pare si ponga una questione di costituzionalità né di compatibilità comunitaria della disciplina dettata dall'art. 120 c.p.a., come riformato dal Nuovo Codice dei Contratti, in tema di impugnativa dei provvedimenti di ammissione o di esclusione dalle procedure di gara – per lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e, comunque, dei principi sanciti dagli artt. 6 e 13 della CEDU, nonché dall'art. 47 delle Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché del principio di proporzionalità, anch'esso di derivazione comunitaria – in quanto trattasi di previsione normativa conforme al principio di ragionevolezza dei tempi del processo avente anch'esso copertura costituzionale.

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