Il necessario legame tra costo del personale e attività richieste dagli atti di gara

18 Settembre 2017

Nel valutare la congruità dei costi relativi al personale, si deve avere riguardo alla tipologia di servizio e/o attività offerta e se la stessa necessiti o meno dell'impiego di personale per la sua materiale esecuzione. Nel caso in cui l'apporto di personale risulti necessario, l'indicazione di un costo pari a “zero” determina incompletezza non sanabile dell'offerta economica, neppure per il tramite della rimodulazione dei costi già indicati. Diversamente si finirebbe per acconsentire a forme di modifica dell'offerta economica, non consentite dall'ordinamento.

L'indicazione dei costi del personale deve essere sempre rapportata alla tipologia di servizio cui si riferisce e alle concrete modalità di esplicazione dello stesso, pena l'incompletezza, con sanabile, dell'offerta economica presentata.

Il principio viene affermato dal Consiglio di Stato con riferimento ad una procedura avente ad oggetto l'affidamento del servizio manutenzione dei sistemi telefonici regionali, dalla quale parte appellante era stata esclusa per aver indicato un corso del personale pari a “zero” con riferimento a talune voci di attività individuate dalla lex specialis di gara.

La società appellante deduceva la legittimità dei costi pari a “zero” con riferimento a tali voci, sostenendo che si trattasse di mere attività di assistenza da svolgersi in remoto, tramite operazioni di aggiornamento software che non avrebbero richiesto alcun supporto di personale.

Tale opzione ricostruttiva non è stata accolta dal Collegio, il quale ha valorizzato la circostanza che la lex specialis non fornisse alcun elemento al concorrente per operare una distinzione tra prestazioni on site e in remoto, tali da sottrarre quest'ultime all'impiego di personale.

Peraltro, il Consiglio di Stato – confermando quanto statuito dal Giudice di prime cure – ha rilevato che talune attività non potessero in alcun caso essere svolte solo in remoto, dal momento che l'attività di assistenza necessita della presenza di personale, soprattutto nella prima fase di gestione della problematica.

Ne consegue che, rapportando l'individuazione dei costi alla natura delle attività offerte, l'operatore economico non avrebbe potuto in alcun caso prescindere dal preventivare la presenza di personale per lo svolgimento delle citate prestazioni, quantificandone il relativo costo.

In assenza di tale operazione, non si potrebbe procedere né ad un'integrazione dei costi in parola né a una rimodulazione dei costi già previsti, trattandosi di una modificazione non consentita dell'offerta economica. Conseguentemente, va confermata l'esclusione dell'offerta che non tenga in considerazione il costo del personale per le attività che necessariamente ne presuppongono l'impiego.

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