Il rapporto tra diritto di opzione al rinnovo e procedura aperta nel perseguimento dell’interesse pubblico

18 Settembre 2017

Il diritto di opzione al rinnovo della fornitura contenuto nel bando e nel successivo contratto non obbliga l'Amministrazione ad estendere la fornitura in favore dell'operatore economico, aggiudicatario di precedente gara. Il mancato esercizio del rinnovo non costituisce violazione del principio di economicità, trasparenza e concorrenza tra gli operatori, in quanto gli stessi sono pienamente assicurati solo con la procedura aperta.

La ricorrente, già aggiudicataria ed esecutrice di un precedente contratto di fornitura in favore dell'Amministrazione, impugna la scelta di quest'ultima di bandire una nuova e diversa procedura aperta per l'approvvigionamento di ulteriori 40.000 cinturoni in uso alle forze di polizia.

La censura si fonda sulla circostanza che con il contratto già stipulato, l'Amministrazione resistente avesse affidato alla ricorrente la fornitura di 40.000 dei citati cinturoni, riservandosi l'opzione di commissionare la fornitura di ulteriori 40.000 pezzi. Ad avviso della ricorrente, con tale clausola l'Amministrazione si è vincolata al rinnovo della fornitura, essendo preclusa la possibilità di bandire una nuova procedura ad evidenza pubblica.

La nuova gara avrebbe difatti comportato la violazione di una serie di principi in tema di affidamento della ricorrente, che aveva tra l'altro parametrato i propri costi sulla possibilità di fornire 80.000 pezzi, nonché in tema di economicità e ragionevolezza dell'operato della P.A., la quale avrebbe affrontato ex novo tutti i costi della seconda procedura di aggiudicazione, senza adeguata motivazione.

Il TAR Lazio respinge integralmente le censure articolate, sulla base di due distinti ordini di considerazioni. In primo luogo, la scelta di bandire una nuova gara, peraltro aperta, costituisce sempre e comunque lo strumento più idoneo a garantire il perseguimento dei principi di economicità, trasparenza e massima concorrenza tra gli operatori. Sotto altro profilo, non si può non rilevare che il diritto di opzione invocato dalla ricorrente, trasfuso nel contratto di appalto già stipulato, determinava l'insorgere di un obbligo solo in capo all'operatore economico di eseguire la fornitura ove richiesto dall'Amministrazione e non anche per quest'ultima di procedere in ogni caso al rinnovo del contratto. Pertanto, l'Amministrazione, non avendo assunto alcun obbligo di rinnovo, può liberamente determinare nella scelta tra indire una nuova gara ovvero stipulare degli atti aggiunti con il fornitore già individuato. In quest'ultima ipotesi, l'operatore economico è obbligato alla stipula dell'atto aggiuntivo richiesto dall'Amministrazione. Ne consegue, ad avviso del Collegio, la piena legittimità degli atti di indizione della nuova procedura.

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