Esclusione offerta indeterminata
18 Ottobre 2016
Deve disporsi l'esclusione dalla gara dell'aggiudicatario che abbia presentato un'offerta sostanzialmente indeterminata. È infatti ormai pacifica la giurisprudenza secondo cui «in materia di gare pubbliche, le offerte tecniche (…) (debbano) essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare all'Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara, e qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi, anche se in ipotesi vantaggiosi per l'Amministrazione, vale a conferire all'offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare l'esclusione dalla gara, e ciò a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un'espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 maggio 2016, n. 5268; T.A.R. Marche, 21 novembre 2012, n. 738; T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 luglio 2011, n. 785; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 16 febbraio 2011, n. 303, espressamente riferita alle marche dei prodotti offerti; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 3 settembre 2010, n. 17288)». |