Sul cottimo fiduciario e sul relativo metodo di individuazione degli operatori economici

Redazione Scientifica
10 Novembre 2016

Il n. 11 dell'art. 125, d.lgs. n. 163 del 2006 è netto nel prevedere che l'affidamento mediante cottimo fiduciario avvenga «previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base

1. Il n. 11 dell'art. 125, d.lgs. n. 163 del 2006 è netto nel prevedere che l'affidamento mediante cottimo fiduciario avvenga «previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante».

1.1. La scelta del metodo di individuazione degli operatori da consultare si connota, quindi, per ampia discrezionalità, venendo in considerazione una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 3, n. 40, e dell'art. 125, n. 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, ben potendo la stazione appaltante optare per lo strumento dell'indagine di mercato in luogo di quello della consultazione dell'albo istituto presso il Consiglio regionale.

2. La discrezionalità che connota la scelta del metodo di individuazione degli operatori da consultare è temperata, per espresso dettato legislativo, dal rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

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