Sulla possibile perentorietà dei termini di presentazione dei documenti prodromici agli adempimenti di cui all’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006

Redazione Scientifica
10 Novembre 2016

L'art. 11, comma 9, d.lgs n. 163 del 2006 dispone che la legge di gara può disciplinare espressamente la fase successiva alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara ex art. 48, comma 2, d.lgs n. 163 del 2006, prevedendo un termine...

L'art. 11, comma 9, d.lgs n. 163 del 2006 dispone che la legge di gara può disciplinare espressamente la fase successiva alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara ex art. 48, comma 2, d.lgs n. 163 del 2006, prevedendo un termine per la stipula del contratto, e perciò la stazione appaltante, in attuazione dei principi di tempestività ed efficacia contemplati dall'art. 2, comma 1, d.lgs n. 163 del 2006, può anche prestabilire nella legge di gara un termine perentorio per la presentazione dei documenti, necessari alla stipula del contratto, la cui violazione viene sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria, quando, come nella specie, tale clausola risulta finalizzata all'interesse sostanziale della stazione appaltante di procedere celermente alla conclusione del lungo e complesso procedimento di evidenza pubblica mediante al stipula del contratto.

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