È inammissibile il ricorso che non supera la “prova di resistenza”

Guido Befani
18 Novembre 2016

La prova di resistenza è diretta a verificare se, in relazione alle specifiche censure dedotte, l'accoglimento del ricorso arrecherebbe una qualche utilità giuridicamente apprezzabile alla parte ricorrente laddove infatti, in caso negativo, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché inidoneo al conseguimento del bene della vita atteso.

Nella sentenza in commento il TAR del Friuli ha affrontato il problema dell'eventuale superamento della c.d. prova di resistenza del ricorso principale.

Il Collegio ha quindi preliminarmente esaminato l'eccezione di inammissibilità sollevata contro il ricorso principale verificando se l'impugnazione proposta avesse o meno superato la cd. “prova di resistenza”, ovverosia la prova che, in relazione alle specifiche censure dedotte, l'accoglimento del ricorso arrecherebbe una qualche utilità, giuridicamente apprezzabile nella sfera del ricorrente. Diversamente, infatti, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto inidoneo a consentire il raggiungimento da parte del ricorrente del bene della vita (nel caso di specie aggiudicazione del contratto), cui esso aspira.

Nello specifico è apparso necessario verificare l'eventualità, in caso di una attribuzione di un punteggio supplementare all'offerta della ricorrente, se la stessa ricorrente avrebbe potuto in astratto sopravanzare le concorrenti che la precedono nella graduatoria finale, tanto da aggiudicarsi l'appalto.

A tale fine il Collegio ha rilevato che dall'esegesi del capitolato di appalto, il punteggio massimo che poteva essere attribuito al ricorrente principale, qualunque fosse il numero di unità di personale in possesso della suddetta qualificazione, non sarebbe stato comunque idoneo a farlo sopravanzare in graduatoria in posizione utile ai fini dell'aggiudicazione. E poiché lo stesso ricorrente non otterrebbe alcun risultato utile dall'accoglimento del gravame, posto che l'incremento di 0,50 del punteggio finale non consentirebbe di sopravanzare nemmeno la seconda classificata, è rimasta del tutto inalterata la graduatoria finale oggetto d'impugnativa, derivandone l'inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse e l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale, in quanto proposto al fine di neutralizzare gli eventuali effetti sfavorevoli discendenti dall'accoglimento del ricorso principale.

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