Annullamento del provvedimento di esclusione per violazione della disciplina sugli oneri della sicurezza e vincolo conformativo del giudicato

Redazione Scientifica
19 Gennaio 2017

La sentenza del Consiglio di Stato, Ad Plen. 27 luglio 2016 n. 19 ha fissato il principio per cui per le gare bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi in cui l'obbligo...

La sentenza del Consiglio di Stato, Ad Plen. 27 luglio 2016 n. 19 ha fissato il principio per cui per le gare bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi in cui l'obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l'offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l'esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l'offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.

É illegittima l'esclusione diretta del concorrente che non abbia specificato gli oneri di sicurezza aziendale nel caso in cui la procedura di gara sia anteriore all'entrata in vigore del Nuovo codice appalti, l'obbligo d'indicazione separata non sia richiesta dalla modulistica predisposta dalla stazione appaltante per redigere l'offerta e non siano contestate dal punto di vista sostanziale la sussistenza e la sostenibilità dei costi minimi di sicurezza aziendale.

In dette ipotesi, l'effetto conformativo correlato alla statuizione di annullamento del provvedimento di esclusione impone all'amministrazione di procedere, ora per allora, alla verifica del rispetto sostanziale della prescrizione sugli oneri di sicurezza.

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