Non è possibile cumulare le dimidiazioni dei termini previste dagli artt. 119, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a.

Claudio Fanasca
19 Gennaio 2017

Nel giudizio amministrativo non è possibile cumulare le dimidiazioni previste dall'art. 119, comma 2, c.p.a. per il c.d. “rito appalti” e dall'art. 87, comma 3, c.p.a. per il rito camerale, dal momento che, oltre ad essere stabilite da disposizioni volte a disciplinare fenomeni processuali distinti, sono espressamente applicabili soltanto ai termini propri del processo ordinario; con tutto quel che ne se ne ricava in termini inapplicabilità del dimezzamento a un termine già di per sé dimidiato.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di tardività sollevata dalla parte appellata sul presupposto che il gravame proposto avverso una sentenza, non notificata,

che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione su una controversia concernente l'affidamento di un appalto di servizi bandito da un soggetto non qualificabile come organismo di diritto pubblico

avrebbe dovuto essere proposto entro un termine di quarantacinque giorni, in quanto alla dimidiazione dell'ordinario termine di sei mesi di cui all'art. 119, comma 2, c.p.a. avrebbe dovuto cumularsi l'ulteriore dimidiazione disposta dall'art. 87, comma 3, c.p.a., trattandosi di decisione da assumere con il rito camerale.

In particolare, il Collegio ha ravvisato l'insussistenza di ragioni di carattere testuale o sistematico a sostegno della predetta tesi della “doppia dimidiazione” (o, per meglio dire, del cumulo delle dimidiazioni disposte da disposizioni volte a disciplinare fenomeni processuali distinti), dal momento che entrambe le disposizioni richiamate, sia pure con formulazioni lievemente diverse, riferiscono il dimezzamento dei termini a quelli propri del processo ordinario.

Ne discende, nel caso di specie, l'impossibilità di applicare il dimezzamento, previsto per il rito camerale, a un termine già di per sé dimidiato, di cui al c.d. “rito appalti”.

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