Appalti di forniture e di servizi intellettuali e oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale
19 Aprile 2016
Contrariamente ad una lettura strettamente formalistica dell'art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006, il Giudice ritiene che, in ragione della peculiarità dell'appalto (fornitura di software) e in mancanza di una espressa previsione nella lex specialis, le imprese partecipanti non abbiano l'obbligo, a pena di esclusione, di indicare già in sede di offerta gli oneri per la sicurezza in questione, dando prevalenza, nel caso di specie, al favor partecipationis. |