Inammissibilità del soccorso istruttorio per integrare una dichiarazione soggettivamente “cumulativa” del possesso dei requisiti di cui all’art. 38, lett. b) e c), d.lgs. n. 163/2006

Guido Befani
19 Aprile 2016

Non è possibile ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio nel caso in cui soltanto uno dei legali rappresentanti di una società per azioni abbia reso una dichiarazione soggettivamente “cumulativa” del possesso dei requisiti di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, lett. b) e c). Una dichiarazione in tal senso deve essere considerata come “mancante” e non “incompleta, restando ininfluenti e privi di effetti eventuali disposizioni difformi contenute nel disciplinare di gare o nei modelli allegati.

Nella sentenza in commento il Tar Lazio ha confermato come, a mente dell'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, lett. b) e c), per le società per azioni sia necessario che le dichiarazioni vengano rese dagli “amministratori muniti di potere di rappresentanza” e dal “direttore tecnico”.

Nell'eventualità in cui dalle visure camerali emergano ulteriori soggetti amministratori “muniti del potere di rappresentanza” (nel caso di specie, vicepresidente e amministratore delegato; due consiglieri e amministratori delegati oltre due procuratori a tempo indeterminato con amplissimi poteri) non è possibile acconsentire a una dichiarazione “collettiva” di più soggetti, neanche in caso di eventuali previsioni difformi contenute nel disciplinare di gara ovvero nei modelli allegati, perché, ai fini della conformità con l'art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000, i menzionati obblighi dichiarativi non verrebbero assolti, non essendo l'attestazione dichiarata solo da uno valevole per tutti i soggetti «comunque titolari dei poteri di rappresentanza o di direzione dell'azienda». Né, in nessun caso, eventuali insufficienze della documentazione prodotta avrebbero dovuto essere ammesse a regolarizzazione mediante l'istituto del soccorso istruttorio.

A giudizio del collegio, infatti, anche ad ammettere la dichiarazione cumulativa e l'estensione degli effetti della dichiarazione sostitutiva a soggetti terzi rispetto al dichiarante, non è sufficiente che la dichiarazione rechi le generalità solo di quest'ultimo, essendo necessario che in essa si rinvenga l'esatta identificazione anche dei soggetti ulteriori dei quali si attesta il possesso di determinate qualità personali. Opinando diversamente, infatti, si rinvierebbe l'efficacia legale di una dichiarazione di conoscenza a circostanze esterne ad essa che assurgerebbero a co-elementi della dichiarazione del tutto indeterminati ed indeterminabili, con conseguente incertezza assoluta ed insanabile dell'oggetto. Tale incertezza pertanto, comporterebbe la nullità dell'atto sia considerandone la sua valenza pubblicistica, derivante dall'inclusione tra le autocertificazioni, che pur provenendo da soggetti privati comportano effetti amministrativi, sia considerandone una valenza dichiarativa di natura privatistica, difettando in tale ultimo caso l'oggetto della manifestazione di scienza.

Per tali esigenze di certezza, in ultima analisi, non è possibile ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, posto che non si verte in ordine ad una documentazione incompleta, ma alla mancanza vera e propria delle attestazioni necessarie.

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