Sulla discordanza tra ribasso percentuale e prezzo offerto

Diego Campugiani
19 Aprile 2017

In caso di discordanza «di qualsiasi genere tra gli importi indicati», la previsione del bando di gara di considerare valida l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante non può spingersi sino a correggere una non corrispondenza tra ribasso e prezzo, perché ciò darebbe luogo ad un vero e proprio mutamento dell'offerta.

Il TAR ha ritenuto che, sebbene le informazioni complementari del bando prevedessero espressamente che in caso di discordanze «di qualsiasi genere tra gli importi indicati», sarebbe stata considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'ente, tale previsione non può trovare applicazione laddove sia stata riscontrata una non corrispondenza tra il ribasso offerto ed il prezzo. Ne consegue che non può essere tenuto fermo il prezzo e rettificato il ribasso – come preteso dalla ricorrete – perché ciò implicherebbe uno stravolgimento dell'offerta, essendo il ribasso il dato decisivo della proposta economica. Secondo la formulazione del disciplinare di gara, infatti, non era il ribasso ad essere calcolato dal prezzo, ma il prezzo a derivare dal ribasso. Ne consegue che la stazione appaltante ha correttamente dato prevalenza a quest'ultimo, in quanto da considerarsi dato centrale dell'offerta. In altri termini, la rettifica consentita dalla legge di gara presupponeva l'evidenza di un errore materiale di trascrizione, come è appunto nel caso di non corrispondenza tra cifre e lettere, che invece non può essere ravvisato nel caso di specie.

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