I “tratti salienti” del consorzio stabile

19 Maggio 2016

La sentenza, dopo aver richiamato la disciplina del Codice del 2006 in materia di consorzio stabile, si sofferma sui “tratti salienti” dell'istituto e, in particolare, sull'elemento della “struttura autonoma di impresa” precisando che non può essere riconosciuta la suddetta veste giuridica alla società consortile che nello statuto non preveda la possibilità “astratta” di rendersi autonoma esecutrice dell'oggetto dell'appalto senza fare ricorso alle aziende consorziate.

Il TAR, dopo aver richiamato la disciplina del Codice del 2006 in tema di consorzio stabile [artt. 34, comma 1, lett. c), 35, 36, e in attuazione degli stessi, gli artt. 94, comma 1, e 277 d.P.R. n. 207 del 2010] ne evidenzia “i tratti salienti” enfatizzando l'elemento dell'istituzione, da parte dei consorziati con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, di una «comune struttura di impresa» al fine di «operare congiuntamente» nel settore degli appalti pubblici. I suddetti elementi inducono il Collegio a condividere l'assunto (accolto anche dal parere di precontenzioso AVCP del 19 luglio 2012, n. 122) che il tratto caratterizzante dei consorzi stabili consiste nella costituzione di «un'azienda consortile», intesa, ex art. 2555 c.c., come «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa».

Del resto, evidenzia il TAR, l'art. 36 del Codice del 2006, nel devolvere alla fonte regolamentare la fissazione di “condizioni” e “limiti” alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni «anche tramite affidamento ai consorziati», induce a ritenere che lo stesso deve essere in grado di eseguire direttamente e con «la propria struttura», le prestazioni affidategli, senza doversi necessariamente avvalere delle strutture aziendali delle consorziate.

Nel caso di specie viene dunque ritenuta legittima l'esclusione disposta nei confronti di una società consortile in quanto, dalle disposizioni dello statuto, emergeva l'esclusività dello “scopo consortile” senza alcun riferimento né alla possibilità di operare nel settore degli appalti pubblici con «un'autonoma struttura di impresa» né alla capacità di eseguire «anche in proprio le prestazioni previste dal contratto oggetto di gara».

Invero, conclude la sentenza, la veste di “consorzio stabile” va negata alla società, ancor prima che per l'assenza di una “comune struttura di impresa” per l'esistenza nello statuto di una preclusione a eseguire autonomamente l'oggetto dell'affidamento, dovendo, in ogni caso l'ente avvalersi delle aziende consorziate (cfr. Cons. St., Sez. IV, 9 febbraio 2015, n. 656).

Si segnala che il Codice del 2016 non contiene un articolo dedicato ai consorzi stabili (quale il previgente art. 36 d.lgs. n. 163 del 2006), ma include la relativa disciplina nell'art. 45, comma 2, lett. c), ossia nell'ambito della definizione di operatore economico.

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