La regolarizzazione dell'offerta avvenuta fuori tempo massimo è da considerarsi tamquam non esset

19 Maggio 2017

La sentenza afferma che il termine assegnato dalla Stazione appaltante al concorrente nei casi di soccorso istruttorio è da considerarsi perentorio.

Il TAR Lazio torna a occuparsi della natura del termine che nei casi di soccorso istruttorio l'Amministrazione è tenuta ad assegnare al concorrente ai fini dell'integrazione dell'incompleta documentazione da questi depositata all'atto della presentazione della sua offerta.

Come noto, ricalcando quanto previsto dalla (pre)vigente disciplina, l'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, che sul punto è rimasto invariato anche in seguito al massiccio intervento di restyling cui è stato da ultimo assoggettato, dispone che in dette evenienze la Stazione appaltante fissa un termine «non superiore a dieci giorni» entro il quale l'operatore economico è invitato a rimediare agli errori commessi al momento della predisposizione dell'offerta.

Detto termine, ed è questo che ci dice il TAR Lazio, è da considerarsi «perentorio», con la conseguenza che il mancato rispetto dello stesso deve inevitabilmente condurre all'automatica esclusione del concorrente. Al quale, però, in consimili evenienze non va comminata la sanzione pecuniaria prevista dall'originaria versione della norma in parola.

Tale sanzione, infatti, come ribadito dal Collegio, trova applicazione solo qualora il concorrente adempia alla regolarizzazione documentale entro il termine assegnatogli, e non anche quando la stessa sia intervenuta fuori tempo massimo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.