Aggiudicazione definitiva: cosa è censurabile se è già stata impugnata la provvisoria?

Leonardo Droghini
19 Giugno 2017

Il perimetro delle censure indirizzabili contro l'aggiudicazione definitiva, quando sia stata già impugnata quella provvisoria, si riduce agli eventuali vizi propri di detto ultimo atto o, al più, ai vizi di diversi atti del procedimento sopravvenuti all'aggiudicazione provvisoria. In occasione dell'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, la parte che abbia già proposto ricorso contro quella provvisoria potrà, inoltre, dedurre anche motivi relativi agli atti già avversati, ma alla sola condizione che questi ulteriori motivi trovino giustificazione e fondamento in circostanze non precedentemente conosciute.

La sentenza chiarisce il rapporto tra impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva in punto di proponibilità delle censure e relative preclusioni.

Nell'ambito di una procedura per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione di un'imposta comunale, l'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione provvisoria (ora proposta di aggiudicazione) articolando plurime censure. Respinto il ricorso, nei cui confronti veniva interposto appello, il Comune aggiudicava definitivamente la gara che veniva a sua volta impugnata con ricorso autonomo in primo grado, ritenuto inammissibile dal Comune resistente e dal controinteressato per contenere censure che avrebbero dovuto essere proposte nell'ambito del giudizio avverso l'aggiudicazione provvisoria.

Il Collegio ricorda preliminarmente che l'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria è ammissibile, ma non necessaria, nel senso che è facoltativamente rimessa alla decisione della parte pregiudicata, seppure interinalmente, dalla determinazione provvisoria.

Scelta la strada della diretta impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria, si tratta di stabilire se il ricorrente possa decidere quali censure proporre avverso il provvedimento provvisorio, differendo la proposizione di altre contestazioni, già conosciute, al momento dell'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, ovvero se debba concentrare nel giudizio avverso l'aggiudicazione provvisoria tutte le censure già proponibili, perché supportate dalla conoscenza degli atti ad esse sottesi.

Richiamando vari precedenti sul punto (su tutti, Cons. St., Sez. IV, 7 novembre, 2014, n. 5497), il TAR afferma che la parte che sceglie la via dell'immediata contestazione dell'aggiudicazione provvisoria è tenuta a rispettare il termine perentorio di impugnativa e, pertanto, ha l'onere di dedurre, nei confronti degli atti conosciuti al momento della proposizione del ricorso diretto contro l'aggiudicazione provvisoria, tutti i motivi di doglianza. Da ciò discende che, in occasione dell'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, la parte ricorrente non potrà dedurre ulteriori motivi che avrebbe potuto proporre in precedenza. Alla facoltà di impugnazione non corrisponde, allora, la facoltà di scelta di quali e quante censure proporre; la facoltatività riguarda solo l'an della proposizione del gravame avverso l'aggiudicazione provvisoria, ma, una volta scelta questa via, la parte impugnante deve proporre in detta sede tutte le censure conosciute e conoscibili.

Dunque, il perimetro delle censure indirizzabili contro l'aggiudicazione definitiva – quando, si ribadisce, sia stata già impugnata quella provvisoria – si riduce a: eventuali vizi propri di detto ultimo atto; vizi di diversi atti del procedimento sopravvenuti all'aggiudicazione provvisoria; vizi inerenti l'aggiudicazione provvisoria ma non precedentemente conosciuti.

La ratio di questo orientamento è quella di evitare strategie defensionali dilatorie, miranti a parcellizzare le impugnazioni, proponendo in via differita motivi di censura che avrebbero potuto essere prospettati immediatamente.

In base a questi principi, il Collegio rileva che, nella fattispecie, la ricorrente cerca di dedurre avverso l'aggiudicazione definitiva delle censure che era in grado di proporre nell'ambito del giudizio di primo grado avverso l'aggiudicazione provvisoria e, pertanto, dichiara l'inammissibilità del ricorso.

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