Sull’omogeneità delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice

Carlo M. Tanzarella
19 Luglio 2016

In una gara governata dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile che i membri della commissione giudicatrice esprimano, ciascuno individualmente e nell'esercizio della discrezionalità ad ognuno di essi riservata, valutazioni tra loro omogenee. Ciò non costituisce, di per sé, un elemento sintomatico dell'illegittimità dell'operato della commissione, in assenza di altri elementi che possano far dubitare della riferibilità individuale dell'attività valutativa, specie allorché, nel caso concreto, i criteri di valutazione prestabiliti siano molto dettagliati e favoriscano pertanto l'elaborazione di un metro valutativo omogeneo.

La sentenza offre l'occasione per confrontare due orientamenti giurisprudenziali, (apparentemente) contrastanti sulla possibilità che i singoli commissari di gara esprimano giudizi tra loro “omogenei”.

Nel caso di specie, un operatore censurava la legittimità dell'operato della commissione prospettando la violazione della norma del disciplinare di gara che, regolando l'esercizio dell'attività di valutazione delle offerte, stabiliva che ad ogni criterio di valutazione previsto dal bando dovesse essere attribuito un coefficiente risultante dalla media dei coefficienti autonomamente e discrezionalmente assegnati da ciascun commissario. Per la ricorrente la circostanza che i tre commissari avessero espresso un identico giudizio numerico e una identica motivazione per tutti i criteri valutativi, è indice del carattere non autonomo del giudizio in concreto espresso dai singoli commissari.

In via preliminare, il TAR opera una sintetica ricostruzione della disciplina relativa alla determinazione dei criteri di valutazione delle offerte (art. 83 del Codice del 2006) affermando che: i) i criteri di valutazione possono risultare anche da una lettura integrata degli atti di gara, potendo essere correlati alla descrizione delle prestazioni dedotte nel contratto e alle specifiche tecniche (Cons. St., Sez. III, 24 aprile 2015, n. 20150);

ii) i criteri di valutazione possono contenere anche previsioni di massima, che siano comunque idonee a limitare, senza escludere, la sfera di discrezionalità valutativa riservata alla Commissione (Cons. St., Sez. III, 23 febbraio 2015, n. 907);

iii) non è necessaria una specifica motivazione dei punteggi assegnati, e dunque nemmeno è necessaria la specificazione di criteri motivazionali (Cons. St., Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 277), laddove i criteri di valutazione rechino un sufficiente grado di dettaglio atto a consentire la verifica ex post dell'operato della commissione e l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del Giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 10 dicembre 2013, n. 5909).

In secondo luogo, la sentenza esclude l'identità tra il caso di specie (in cui, a monte, la stazione appaltante aveva stabilito criteri e parametri di valutazione molto dettagliati e tali pertanto da guidare il giudizio dei commissari favorendo l'elaborazione di un metro valutativo omogeneo) e quello esaminato da Cons. St., Sez. VI, 8 marzo 2012, n. 1332 (invocato dal ricorrente), in cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'uniformità dei giudizi nel contesto di una gara caratterizzata da un elevato tasso tecnico e ampia discrezionalità della Commissione.

In relazione alle caratteristiche della gara il Collegio invoca un altro indirizzo giurisprudenziale, (su cui cfr. Cons. St., Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428), secondo cui l'insussistenza di differenziazioni tra i punteggi espressi dai singoli commissari non costituisce “sicuro indice di condizionamento”, potendo “anche astrattamente essere giustificata con la concordanza di valutazioni effettuate nell'ambito di un collegio perfetto”, le cui regole di funzionamento non impongono, peraltro, la segretezza delle valutazioni individualmente rese da ciascun membro del Collegio.

La sentenza sottolinea difatti che non esiste alcuna regola o principio che vieti ai commissari di esprimersi in modo omogeneo e pertanto, in assenza di altri elementi che depongano in tal senso, l'omologazione dei punteggi non è di per sé indice o sintomo certo di illegittimità dell'azione amministrativa.

I due indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati dunque, sembrano solo apparentemente contrastanti, giacché l'apprezzamento deve essere operato in concreto e sulla base delle caratteristiche della gara.

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