Circa l’ammissibilità della motivazione tacita del provvedimento di ammissione alla gara

Carlo M. Tanzarella
19 Luglio 2016

L'art. 38, primo comma, lett. f ) del d.lgs. n. 163 del 2006 deve essere interpretato nel senso che uno specifico obbligo motivazionale incombe alla stazione appaltante solo per l'ipotesi in cui gli errori professionali commessi dal concorrente siano ritenuti tali da impedire la partecipazione alla gara, tanto più allorché l'amministrazione abbia puntualmente esaminato, nel contraddittorio con l'operatore, i contenuti delle annotazioni contenute nel casellario informatico e le circostanze ad esse sottese ritenendole, seppur implicitamente, non ostative dell'ammissione alla procedura comparativa

La sentenza afferma il principio secondo cui la stazione appaltante non ha alcun obbligo di motivare la decisione di non escludere il concorrente in esito al sub-procedimento di valutazione del rilievo delle inadempienze contrattuali a suo carico annotate sul Casellario informatico dell'Autorità di settore.

Il Consiglio di Stato interpreta la disposizione dell'art. 38, comma 1, lett. f), del codice del 2006 nel senso che uno specifico obbligo motivazionale è richiesto solo per l'ipotesi contraria, in cui l'amministrazione ritenga le inadempienze contrattuali annotate a carico del concorrente ostative alla sua partecipazione alla gara: la norma, infatti, stabilisce che sono esclusi dalla procedura di evidenza pubblica i soggetti cui, “secondo motivata valutazione della stazione appaltante”, hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, “accertata con ogni mezzo dalla stazione appaltante”.

A tale approdo ermeneutico, coerente con il dato letterale, il Collegio giunge anche considerando le circostanze di fatto del caso di specie: alla censura di difetto di motivazione sollevata dalla ricorrente, il Giudice oppone la circostanza che, nel corso del procedimento, l'aggiudicataria aveva reso puntuali chiarimenti alla stazione appaltante, illustrando analiticamente i contenuti di ciascuna annotazione e le circostanze ad esse sottese.

In un tale contesto, l‘ammissibilità di una motivazione in forma tacita del provvedimento di ammissione alla gara è giustificata per la sufficienza dell'esperimento, in concreto, di una fase procedimentale dedicata alla valutazione della portata escludente delle precedenti vicende contrattuali del concorrente.

Il Consiglio di Stato rileva inoltre che la determinazione tacita di non esclusione del concorrente “non appare immotivata posto che le annotazioni del casellario di che trattasi non irragionevolmente sono state ritenute tali da non incrinare l'affidabilità del concorrente”.

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