Sul momento in cui il RUP può stabilire quali elaborati tecnici siano essenziali ai fini della completezza del progetto

Redazione Scientifica
19 Luglio 2017

L'art. 26 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, prevede che...

L'art. 26 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, prevede che: “A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento”, almeno le relazioni tecniche, ivi indicate.

La norma riserva quindi al responsabile del procedimento il potere di stabilire quali elaborati tecnici siano essenziali ai fini della completezza del progetto.

Non è irragionevole ritenere, in mancanza di previsioni contrarie, che tale potere possa essere esercitato sia in fase di predisposizione della normativa di gara, per l'appunto stabilendo quali allegati tecnici debbano essere necessariamente allegati al progetto, sia successivamente in fase di esame dell'offerta, laddove in tale sede la proposta progettuale venga ritenuta sufficientemente dettagliata (ciò in omaggio ai principi di speditezza, semplificazione e non aggravio degli oneri dei partecipanti).

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