Sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Redazione Scientifica
19 Luglio 2017

Secondo consolidata giurisprudenza...

Secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 7 giugno 2016, n. 2424; V, 3 febbraio 2016, n. 413; VI, 28 gennaio 2011, n. 642), la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ha carattere eccezionale, rappresentando una deroga, nell'ambito degli appalti pubblici, alla procedura di evidenza pubblica, posta a presidio del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e della trasparenza dell'operato delle amministrazioni.

Per l'effetto, le ipotesi nelle quali la stessa è ammessa devono essere oggetto di stretta interpretazione e, comunque, è fatto carico all'amministrazione dar conto delle ragioni che l'hanno determinata – se del caso anche dopo l'esperimento di una ricerca di mercato – ad optare per tale soluzione.

Nel caso di specie è stato ritenuto legittimo il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, avvenuto all'esito di due procedure di gara nelle quali era emersa un'unica offerta con caratteristiche tecniche ritenute adeguate alle esigenze dell'amministrazione (così come predeterminate nella lex specialis di gara), offerta che peraltro per ragioni diverse non aveva poi potuto aggiudicarsi la gara, di talché ben poteva ritenersi verosimile che un'ulteriore, nuova procedura di gara non avrebbe portato a risultati diversi.

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