Obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza, suoi limiti e quantificazione

Redazione Scientifica
15 Settembre 2016

Secondo i principi elaborati nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015...

Secondo i principi elaborati nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015 e n. 9 del 2015, in tutte le gare di appalto di lavori, servizi e forniture, le imprese devono indicare in sede di offerta economica gli oneri di sicurezza c.d. aziendali interni, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara; tale principio si applica anche alle gare svoltesi antecedentemente alla citata pronuncia n. 3 del 2015 dell'Adunanza plenaria.

La regola della necessaria indicazione da parte delle concorrenti degli oneri aziendali propri non può essere estesa anche agli oneri c.d. esterni, e cioè a quelli connessi all'interazione tra l'organizzazione lavorativa dell'appaltatore con quella dell'amministrazione appaltante, giacché la definizione di questi ultimi compete alla sola amministrazione appaltante che è tenuta a fissarli a monte della procedura e su di essi le concorrenti non dispongono di alcun potere dispositivo.

La quantificazione degli oneri di sicurezza interni compete esclusivamente alla singola impresa partecipante, trattandosi di componente dell'offerta economica che solo il concorrente può compiutamente individuare, in quanto unico soggetto in grado di valutare gli elementi necessari in base alle caratteristiche della realtà organizzativa e operativa della singola impresa, fermo restando che l'importo indicato deve risultare, dopo il ribasso, congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture (cfr. art. 86, comma 3-bis, e art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006).

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