Responsabilità precontrattuale della P.A. per mancata stipula del contratto?

Guglielmo Aldo Giuffrè
19 Settembre 2016

Pur essendo astrattamente fondata, se esperita nei termini di legge, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'aggiudicataria in ragione della mancata successiva stipula del contratto sul quale aveva riposto il proprio legittimo affidamento, la stessa deve ritenersi infondata qualora l'aggiudicataria non si sia tempestivamente attivata per la tutela della propria posizione già in sede procedimentale, manifestando così sostanziale disinteresse per l'attuazione del programma negoziale.

Il TAR, pronunciandosi in merito alla configurabilità di un'azione di condanna alla stipula di una concessione aggiudicata in via definitiva, ma mai stipulata a fronte del decorso di numerosi anni, ha affermato che qualora, come nel caso di specie, non sia possibile ravvisare un programma negoziale già compiutamente definito, rispetto al quale il verbale di aggiudicazione possa effettivamente ritenersi già sostitutivo del contratto, si deve ritenere che l'aggiudicazione definitiva abbia esclusiva natura di provvedimento amministrativo ampliativo della sfera giuridica dell'aggiudicatario, idonea a rendere quest'ultimo titolare di un interesse legittimo pretensivo alla stipula del contratto, ma non certo di un diritto soggettivo. Ne deriva che qualora l'Amministrazione non addivenga alla stipula del contratto nel termine normativamente previsto e l'aggiudicatario sia ancora interessato alla stessa, quest'ultimo deve ricorrere nei termini di legge avverso la condotta dell'Amministrazione mediante l'azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a. Né può ritenersi, ad avviso del Collegio, che eventuali istanze o diffide presentate prima della scadenza di tali termini, possano consentire la riproposizione dell'istanza di avvio del procedimento prevista dal medesimo art. 31 c.p.a., in quanto ciò comporterebbe una inammissibile sostanziale rimessione in termini per la proposizione del ricorso avverso il silenzio ogni volta che venga manifestato interesse alla conclusione del procedimento.

Una volta qualificata l'azione di condanna alla stipula della concessione irricevibile per tardività (essendo decorsi oltre tre anni tra la chiusura del procedimento e il primo atto con cui l'Amministrazione veniva sollecitata a stipulare il contratto), il Collegio, pronunciandosi altresì sulla richiesta di risarcimento dei danni promossa dall'aggiudicataria, ha sostenuto l'astratta risarcibilità sotto forma di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., del solo interesse negativo a non essere coinvolto in trattative inutili, comprensivo sia del danno emergente che del lucro cessante, e non anche dell'interesse positivo alle utilità economiche derivanti dalla stipula del contratto, ritenendo che «anche i soggetti pubblici, sia nell'ambito di trattative negoziali condotte senza procedura di evidenza pubblica, sia nell'ambito di procedure di gara, sono tenuti ad improntare la propria condotta al canone di buona fede e correttezza scolpito dall'art. 1337 c.c., omettendo di determinare nella controparte privata affidamenti ingiustificati ovvero di tradire, senza giusta causa, affidamenti legittimamente integrati». L'astratta risarcibilità delineata dal Collegio, fondata sulla circostanza che il termine di prescrizione era stato interrotto dal sollecito con il quale l'aggiudicataria aveva già tratteggiato gli elementi del credito risarcitorio da illecito precontrattuale negli stessi termini poi riproposti in sede giurisdizionale, viene tuttavia ritenuta dallo stesso Collegio infondata, dal momento che i danni lamentati avrebbero ben potuto essere evitati attraverso il tempestivo esperimento degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento anche in sede procedimentale.

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