Sulla perentorietà del termine per la conclusione di un procedimento sanzionatorio avviato dall’ANAC

19 Settembre 2016

Il termine di 180 giorni di cui all'art. 6 del Regolamento A.V.C.P. del 26 febbraio 2014 è un termine perentorio. Superato tale confine temporale l'ANAC, di conseguenza, decade dal potere di sanzionare la condotta contestata.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Regolamento A.V.C.P. del 26 febbraio 2014, «nella comunicazione di avvio del procedimento [sanzionatorio]» deve essere, tra l'altro, indicato «il termine non superiore a 180 giorni per la conclusione del [relativo] procedimento». Termine, quest'ultimo, «che decorr(e) dalla ricezione della comunicazione di avvio» e che può essere sospeso nei casi previsti da detto medesimo Regolamento.

Con la sentenza in oggetto il TAR Lazio ha ritenuto che il predetto termine di durata del procedimento volto all'irrogazione di una sanzione abbia natura perentoria e ciò pur non essendo così qualificato dal citato art. 6.

In particolare, il Collegio è giunto a tale conclusione, condivisa in sede di delibazione sommaria anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 19 febbraio 2016, n. 544), sottolineando che la natura perentoria di detto termine appaia coerente, anzitutto, con l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006. Siffatta norma, in esecuzione della quale è stato adottato il citato Regolamento disciplinante il procedimento sanzionatorio dell'A.V.C.P. (oggi ANAC), imponeva infatti di osservare il principio di tempestività sia nella fase di avvio, che in quella di conclusione del procedimento sanzionatorio (in tal senso cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9379 e TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 dicembre 2015, n. 13668).

Ad ulteriore conferma della correttezza dell'approdo interpretativo cui è giunto, il TAR Lazio richiama, altresì, la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha attribuito natura perentoria al termine per la conclusione dei procedimenti sanzionatori di competenza della Banca d'Italia (Cons. Stato, Sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4113).

Tale giurisprudenza, infatti, conferma che la certezza dei tempi dei procedimenti volti all'irrogazione di una sanzione, essendo posta a garanzia dell'effettività del diritto di difesa degli incolpati, rappresenta un principio generale che, come tale, è valevole per ogni procedimento di tal fatta.

Da quanto detto, consegue dunque che superato il confine temporale di cui al citato art. 6 del Regolamento del 26 febbraio 2014, l'ANAC inevitabilmente decade dal potere di sanzionare la condotta contestata.

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