Requisiti di ordine generale: Assenza di procedure concorsuali

Paola Martiello
19 Settembre 2017

La pendenza di una procedura di concordato in continuità aziendale, ex art. 181, comma 6, della legge fallimentare, di per sé, non costituisce motivo di esclusione per perdita dei requisiti di carattere generale ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006.

La questione posta all'attenzione del Collegio riguarda l'esclusione dalla gara di una ATI per la pendenza di una procedura di concordato in continuità aziendale ex art. 181, comma 6, l. fall., in capo ad una delle società facente parte del raggruppamento temporaneo.

In particolare, le ragioni di doglianza attengono al provvedimento di esclusione adottato, a parere del ricorrente, esclusivamente sul presupposto della pendenza della procedura di concordato.

Il Collegio, condividendo l'orientamento del Giudice di prime cure, ha respinto l'appello, osservando che la pendenza di una procedura di concordato in continuità aziendale, ex art. 181, comma 6, l. fall., di per sé non costituisce motivo di esclusione per perdita dei requisiti di carattere generale ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006. Difatti, sottolinea il Collegio, nel caso di specie, è la mancanza della predetta autorizzazione del Tribunale fallimentare ad integrare la fattispecie dell'assenza dei requisiti ex art. 38 citato.

Nella fattispecie esaminata non risultava, invero, che la commessa pubblica, di cui alla gara in questione, fosse stata inserita nel piano di concordato di cui agli artt. 161, comma 2, lett. e), e 186-bis, comma 1, l. fall. e tanto meno vi era prova dell'avvenuta presentazione al Giudice fallimentare della domanda di autorizzazione alla partecipazione alla procedura di cui si controverte e neppure che tale autorizzazione fosse stata rilasciata e che fosse stata prodotta la documentazione prevista dall'art. 186-bis, comma 5, della stessa legge (relazione del professionista e dichiarazione di impegno di altro operatore economico).

L'impresa ammessa a concordato, osserva il Collegio, è tenuta a produrre le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 186-bis sin dal momento della proposizione della domanda di partecipazione e tale requisito deve permanere per tutto l'iter procedimentale sino all'aggiudicazione definitiva atteso che, trattandosi di requisito di partecipazione essenziale. Infatti, rileva il Consiglio, se si consentisse l'acquisizione delle dichiarazioni suddette in un momento successivo si determinerebbe un insanabile contrasto con i principi di buon andamento, celerità e non aggravio dei procedimenti amministrativi.

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