Stima del valore della concessione

Redazione Scientifica
19 Ottobre 2016

L'esatta determinazione del valore dell'affidamento di una concessione di servizi è essenziale per poter fornire una corretta informazione agli operatori economici potenzialmente interessati a prestare il servizio, avendo, altresì, la funzione di consentire alla stazione appaltante di...

L'esatta determinazione del valore dell'affidamento di una concessione di servizi è essenziale per poter fornire una corretta informazione agli operatori economici potenzialmente interessati a prestare il servizio, avendo, altresì, la funzione di consentire alla stazione appaltante di stimare l'entità delle cauzioni da prestare e l'ammontare del contributo dovuto all'Autorità.

Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti, tenendo conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

Per le concessioni nella nozione di “importo totale pagabile” è sicuramente da ricomprendere il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione, in quanto non essendovi un prezzo pagato dalla stazione appaltante, ma solo quello versato dagli utenti, è a questo elemento che occorre necessariamente riferirsi, non potendo assurgere il canone a carico del concessionario ad unica voce indicativa del valore della concessione.

Il calcolo relativo alla determinazione dell'importo del servizio oggetto di concessione deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, c.c.p. del 2006, tenendo conto dei ricavi ipotizzabili in relazione alla sua futura gestione.

L'esatto computo del valore del contratto assume rilevanza anche per garantire condizioni di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, ex art. 2, comma 1, c.c.p. del 2006, che si traducono nell'informare correttamente il mercato di riferimento sulle complessive e reali condizioni di gara.

Il valore della concessione non può essere computato con riferimento al c.d. “ristorno” e cioè al costo della concessione, che è un elemento del tutto eventuale, ma deve essere calcolato sulla base del fatturato generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio di distribuzione automatica (nella specie trattasi di affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici e semiautomatici di alimenti e bevande all'interno di un ospedale).

La correttezza di detto criterio di calcolo risulta confermata dalla previsione contenuta nella direttiva 2014/23/UE che ha stabilito che il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale della concessionaria generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione.

La stima del fatturato quale elemento di valutazione del valore della concessione non può essere demandata al concorrente essendo un compito di esclusiva spettanza dell'amministrazione, né può richiedersi che sia meramente desumibile dagli elementi contenuti nel capitolato speciale.

Se nella lex specialis non viene determinato correttamene il valore dell'affidamento, è pressoché impossibile per un eventuale concorrente stimare il valore della concessione di un servizio di ristoro mediante distributori automatici all'interno di un ospedale, in quanto i fattori che incidono sui flussi di cassa dipendono da una molteplice varietà di condizioni relative all'ubicazione delle strutture ospedaliere, alla collocazione dei distributori automatici, alle abitudini dell'utenza, alla localizzazione di altri punti di ristoro nell'ambito della stessa struttura ospedaliera, all'accesso di utenti esterni, tali da non consentire ai concorrenti di stimare in modo attendibile il fatturato sulla base dei soli elementi indicati nel capitolato speciale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.