Sulla determinazione con criterio forfettario del pregiudizio economico subito

19 Ottobre 2016

Per la determinazione del risarcimento del danno per la mancata aggiudicazione di una procedura di affidamento deve escludersi l'utilizzo del criterio forfettario di una percentuale del prezzo a base d'asta, dovendosi parametrare il risarcimento al lucro cessante, consistente nell'utile che l'impresa avrebbe tratto dall'esecuzione del contratto, da cui sottrarre quanto percepito per lo svolgimento di attività lucrative alternative nel periodo in cui il contratto stesso avrebbe trovato esecuzione.

La decisione offre utili indicazioni in ordine all'assolvimento dell'onere della prova in relazione a richieste di risarcimento per mancata aggiudicazione di procedure di affidamento. Il Collegio sottolinea, infatti, che la giurisprudenza tende ormai ad escludere, nella determinazione del risarcimento, l'utilizzo del criterio forfettario di quantificazione consistente in una percentuale del prezzo a base d'asta, parametrandolo, invece, al lucro cessante corrispondente all'utile che l'impresa avrebbe tratto dall'esecuzione del contratto, qualora la procedura si fosse correttamente svolta (così anche Cons. St., Sez. III, 10 aprile 2015, n. 1839); la pronuncia chiarisce, inoltre, che da tale importo debba comunque essere sottratto quanto percepito dall'impresa per lo svolgimento di attività lucrative diverse nel periodo in cui il contratto di cui alla procedura contestata doveva essere eseguito. Con riferimento alla fattispecie al suo esame, peraltro, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'annullamento dell'aggiudicazione disposto in sede giurisdizionale comporterebbe comunque la rinnovazione dell'attività di valutazione da parte della stazione appaltante, con conseguente possibilità di diverso esito della procedura ed astratta possibilità di risarcimento in forma specifica. Anche in ordine alla liquidazione del danno curriculare – per il quale la pronuncia rileva comunque una minore intensità dell'onere della prova, trattandosi di fattispecie connessa all'impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall'esecuzione dell'appalto in future procedure di affidamento dalle caratteristiche simili – viene, peraltro, sottolineata dal Collegio la necessità della previa definizione dell'attività di rinnovazione amministrativa.

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