Interessante applicazione della Puligienica da parte del TAR Palermo

Guglielmo Aldo Giuffrè
19 Dicembre 2016

La sentenza si segnala per l'interpretazione della sentenza Puligienica nel senso che è necessario procedere all'esame tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale a prescindere dal numero dei concorrenti, affermando sostanzialmente una nozione di giurisdizione con qualche carattere oggettivo, per aver confermato l'inapplicabilità dei nuovi termini di impugnazione delle ammissioni alle procedure non soggette al nuovo codice e per avere individuato come necessaria causa di esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio, la mancata comunicazione alla stazione appaltante di una precedente risoluzione di un contratto analogo.
La sentenza – dopo aver rilevato, in via preliminare, che ad avviso del Collegio la sentenza CGUE, 5 aprile 2016, C-689/13 (Puligienica) impone di procedere all'esame tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale a prescindere dal numero dei concorrenti e afferma sostanzialmente una nozione di giurisdizione connotata da alcuni elementi di carattere oggettivo e l'insussistenza dell'onere di immediata impugnazione, nel termine di trenta giorni, del provvedimento di ammissione alla procedura di gara, in quanto indetta prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016 – ha esaminato nel merito i due ricorsi, reciprocamente escludenti, seppure sotto diversi profili, accogliendoli entrambi e conseguentemente annullando il provvedimento di aggiudicazione della gara. In particolare, quanto al ricorso principale, il Collegio ha ritenuto che il requisito di capacità tecnica espressamente richiesto dal bando, che ogni concorrente avrebbe dovuto necessariamente comprovare, non può certamente essere ritenuto frazionabile, sulla base di un chiarimento asseritamente reso in corso di gara dalla stazione appaltante a una sola impresa partecipante, in quanto quest'ultimo, ove anche ritenuto veritiero, non potrebbe comunque mai modificare le disposizioni prefissate dalle uniche fonti della procedura di gara (bando, capitolato, disciplinare ed eventuali allegati), oltre a tradire in ogni caso lo scopo stesso del suo inserimento nella documentazione di gara. Quanto al ricorso incidentale, invece, la Sezione ha ritenuto violativa del disposto dell'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 la mancata comunicazione al Comune appaltante, tanto da parte della mandante quanto da parte della mandataria del RTI aggiudicatario, di essere incorse in passato in una risoluzione di un contratto di appalto per servizi analoghi a quelli de quibus, seppure bandito da altro Comune, comunicazione che non può essere successivamente oggetto di soccorso istruttorio e che dunque porta ineluttabilmente, a giudizio del Collegio all'esclusione del RTI aggiudicatario.

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