Sul termine di stipula del contratto di appalto

Redazione Scientifica
19 Dicembre 2016

Il termine per la conclusione del contratto previsto dall'art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006...

Il termine per la conclusione del contratto previsto dall'art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006 non ha natura perentoria e la norma in questione ha la funzione non già di obbligare comunque l'Amministrazione a stipulare tempestivamente il contratto a seguito dell'aggiudicazione, ma – più semplicemente – quella di svincolare l'aggiudicatario dalla sua offerta nel caso in cui l'Amministrazione decida, per ragioni legittime, di ritardare la conclusione del contratto, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, la responsabilità precontrattuale della Stazione Appaltante.

La qualifica in termini pubblicistici del potere della Stazione Appaltante relativo alla stipula del contratto comporta che l'esercizio del potere di differire la conclusione del contratto stesso, lungi dal configurare un arbitrio incondizionato, è, comunque, soggetto al rispetto dei parametri di legittimità sostanziali e procedimentali che debbono informare l'azione amministrativa; sicché il mancato coinvolgimento procedimentale dell'aggiudicatario imposto dagli artt. 7 e 10 l. n. 241 del 1990 rende illegittimo il provvedimento adottato.

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