Soccorso istruttorio e (ir)retroattivitá in bonam partem

19 Dicembre 2016

Va negata l'applicazione retroattiva della più favorevole disciplina sanzionatoria di cui al comma 9 dell'art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016.

La disciplina del soccorso istruttorio contenuta nel comma 9 dell'art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016 presenta, come noto, diverse novità rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 163 del 2006. Con la nuova disciplina il legislatore delegato ha, per quel che qui interessa, abbattuto in modo drastico l'importo massimo della sanzione irrogabile dalle Stazioni appaltanti ai concorrenti nel caso in cui la documentazione da questi depositata all'atto della presentazione dell'offerta risulti incompleta. Detta sanzione massima, che nella (pre)vigente disciplina era pari a 50.000 €, viene infatti ora fissata in appena 5.000 €.

Con la sentenza in esame il TAR Toscana, che era chiamato a dirimere una controversia relativa ad una gara cui trovava ratione temporis applicazione il d.lgs. n. 163/2006, ha categoricamente escluso che si possa riconoscere valenza retroattiva alla più favorevole disciplina sopravvenuta, in quanto quest'ultima, secondo il Collegio, in ossequio al principio tempus regit actum, può applicarsi alla sole gare bandite in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice. E tale principio, come si legge nella sentenza in esame, trova eccezione solamente nei casi espressamente previsti dall'art. 216 del d.lgs n. 50 del 2016, che nulla dice in merito alla pretesa retroattività (in mitius) della nuova disciplina sanzionatoria in materia di soccorso istruttorio.

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