Deve essere esclusa l’offerta economica in aumento rispetto all’importo a base di gara

Redazione Scientifica
10 Gennaio 2017

L'esclusione disposta perché il concorrente ha formulato un'offerta economica complessivamente superiore alla base di gara stabilita dalla lettera di invito con riferimento ai singoli lotti...

L'esclusione disposta perché il concorrente ha formulato un'offerta economica complessivamente superiore alla base di gara stabilita dalla lettera di invito con riferimento ai singoli lotti non viola il principio di tassatività posto dall'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006; il combinato disposto degli artt. 82 e 83 d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 283, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010, infatti, conduce a ritenere che sia normativamente previsto il divieto di offerte in aumento.

Il principio relativo alla necessità che le offerte economiche siano pari o inferiori all'importo posto a base d'asta, con conseguente inammissibilità delle offerte in aumento risponde alla ratio, da un lato, di evitare che la pubblica Amministrazione venga esposta ad un maggior aggravio economico (rispetto a quanto preventivato) a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, dall'altro, di garantire la parità di trattamento tra gli operatori, in coerenza con i generali principi interni e comunitari in materia di appalti.

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