Un importante arresto sulle associazioni temporanee di professionisti

Redazione Scientifica
13 Gennaio 2017

Se i partecipanti ad una gara per l'affidamento di un appalto integrato indicano più progettisti, che decidono di partecipare in associazione temporanea per l'espletamento del servizio di progettazione...

Se i partecipanti ad una gara per l'affidamento di un appalto integrato indicano più progettisti, che decidono di partecipare in associazione temporanea per l'espletamento del servizio di progettazione, va ad essi applicata la normativa che disciplina le associazioni temporanee di professionisti, e perciò anche l'art. 261, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, secondo cui la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.

Il requisito di cui all'art. 263, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 207 del 2010, consistente nell'aver eseguito nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara due servizi aventi un valore totale compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori messi a gara, deve essere posseduto per ogni classe e categoria di lavori da un singolo professionista anche mandante, facente parte dell'associazione temporanea di professionisti.

L'impegno a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto, indicato come mandatario, mira a garantire la serietà della partecipazione alla procedura di raggruppamenti formalmente non ancora costituiti, in modo da assicurare la stazione appaltante in ordine all'effettiva costituzione del soggetto collettivo chiamato alla stipulazione del contratto a seguito dell'aggiudicazione o indicato per la progettazione, e perciò assume la configurazione giuridica di un contratto preliminare di mandato, sottoposto a condizione risolutiva nel caso di mancata aggiudicazione della gara, per cui tale impegno da parte di tutti i professionisti, per essere valido, deve essere formalizzato mediante l'elemento essenziale della sottoscrizione di tutti i componenti dell'associazione temporanea di professionisti, la cui mancanza non può essere sanata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del d.lgs n. 163 del 2006, in quanto un atto negoziale privo di firme deve considerarsi inesistente.

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