Sull’applicabilità del c.d. rito superspeciale

Redazione Scientifica
16 Gennaio 2017

La sentenza non dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., aggiunto dall'art. 204, comma 1, lett. b), del nuovo Codice degli Appalti ex d.lgs n. 50 del 2016...

La sentenza non dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., aggiunto dall'art. 204, comma 1, lett. b), del nuovo Codice degli Appalti ex d.lgs n. 50 del 2016, entrato in vigore il 19 aprile 2016 (e perciò applicabile alla controversia in esame relativa ad una procedura aperta il cui bando è stato pubblicato il 28 giugno 2016: cfr. art. 216, comma 1, d.lgs n. 50 del 2016), il quale statuisce che i provvedimenti di ammissione ai procedimenti di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, «all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali», devono essere impugnati entro 30 giorni dalla loro «pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 d.lgs n. 50 del 2016», specificando che «l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti del procedimento di affidamento».

Nel caso di specie, infatti, l'atto di ammissione alla gara dell'impresa aggiudicataria non è stato pubblicato sul profilo committente della stazione appaltante ex art. 29, comma 1, d.lgs n. 50 del 2016, il termine decadenziale di 30 giorni di impugnazione di tale atto ha iniziato a decorrere dalla ricezione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

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