Sulla regola dell’individuazione del criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016

Redazione Scientifica
16 Gennaio 2017

Le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016, relativi ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, si trovano in rapporto di complementarietà...

Le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016, relativi ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, si trovano in rapporto di complementarietà. In particolare, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle ipotesi di cui al comma 3, è quello che la Stazione appaltante deve di regola seguire, ma qualora l'appalto rientri in uno dei casi di cui al quarto comma del citato art. 95 è aggiudicabile con il criterio del massimo ribasso.

Nell'ipotesi in cui l'appalto presenti entrambe le caratteristiche, nel senso che, in forza del suo oggetto, rientra tanto nell'ambito di applicazione del terzo comma, quanto nell'ambito di applicazione del quarto comma, la previsione di esclusività del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa cede il passo alla possibilità di aggiudicare l'appalto al massimo ribasso. In tal caso, cioè, la disposizione derogatoria del quarto comma consente di aggiudicare l'appalto con il criterio del prezzo più basso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.