I militari non ancora collocati in congedo assoluto possono essere nominati membri della commissione giudicatrice

Redazione Scientifica
03 Gennaio 2017

In disparte la previsione – non applicabile ratione temporis – di cui al punto 2.7 delle linee guida Anac approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, di attuazione del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50...

In disparte la previsione – non applicabile ratione temporis – di cui al punto 2.7 delle linee guida Anac approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, di attuazione del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”), secondo le quali «il personale in quiescenza può essere iscritto all'Albo dei commissari di gara», possono essere membri della commissione giudicatrice i militari che non hanno raggiunto il limite di età previsto dall'art. 1009 del codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs 15 marzo 2010, n. 66, (73 anni se generale o ammiraglio, 70 anni se ufficiale superiore o inferiore) per essere collocati in congedo assoluto, poiché sono da considerarsi ancora in rapporto di soggezione con le Amministrazioni militari di appartenenza. Difatti, a norma dell'art. 880, comma 6, del d.lgs 15 marzo 2010, n. 66, solo «i militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale», con la conseguenza che i militari non collocati in congedo assoluto, sono da considerarsi ancora appartenenti alla forze armate. Non risulta pertanto violato il disposto dell'art. 84, comma 8, del d.lgs 163 del 2006, che prevede che i membri esterni della commissione sono «scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25» del medesimo decreto legislativo.

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