Non è necessaria la verbalizzazione analitica di ogni singola seduta di gara, anche con specifico riguardo alle operazioni finalizzate alla custodia dei plichi

Redazione Scientifica
03 Gennaio 2017

L'art. 78 del d.lgs n.163 del 2006 non prevede né la necessità né l'obbligatorietà della verbalizzazione analitica di ogni singola seduta, ma si limita a prevedere che le stazioni appaltanti devono provvedere alla redazione del verbale...

L'art. 78 del d.lgs n. 163 del 2006 non prevede né la necessità né l'obbligatorietà della verbalizzazione analitica di ogni singola seduta, ma si limita a prevedere che le stazioni appaltanti devono provvedere alla redazione del verbale. Al riguardo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il principio di analiticità e tempestività della verbalizzazione non può significare anche contestualità di esternalizzazione dell'attività svolta dalla commissione. Tuttavia, la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute è ammessa purché sopravvenga in tempi idonei ad evitare l'insorgenza di errori od omissioni nella ricostruzione sia dei fatti che dell'iter valutativo percorso dalla Commissione.

In base a quanto espresso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 3 febbraio 2014 n. 8, la mancata e pedissequa indicazione in ciascun verbale delle operazioni finalizzate alla custodia dei plichi non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, in tal modo implicitamente collegando all'insufficienza della verbalizzazione il pregiudizio alla segretezza ed all'integrità delle offerte; ciò anche in ossequio al principio di conservazione dei valori giuridici, il quale porta ad escludere che l'atto deliberativo possa essere viziato per incompletezza dell'atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate, salvo i casi in cui puntuali regole dettate dall'Amministrazione aggiudicatrice indichino il contenuto essenziale del verbale. Può configurarsi un vizio invalidante dell'intera procedura solo qualora sia positivamente provato, o quanto meno vi siano seri indizi, che le carte siano state manipolate negli intervalli fra un'operazione e l'altra.

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