L’erronea richiesta di documenti ex art. 48, comma 2, non riapre i termini per proporre ricorso avverso l’esclusione

Redazione Scientifica
20 Gennaio 2017

È irricevibile il ricorso presentato avverso un provvedimento di esclusione oltre il prescritto termine di decadenza, anche qualora l'Amministrazione richieda successivamente alla società esclusa la documentazione...

È irricevibile il ricorso presentato avverso un provvedimento di esclusione oltre il prescritto termine di decadenza, anche qualora l'Amministrazione richieda successivamente alla società esclusa la documentazione a comprova dei requisiti, non potendosi certamente ipotizzare l'esistenza di un implicito atto di ritiro in autotutela dell'esclusione in un atto dell'Amministrazione avente tutt'altro contenuto e finalità. Tale erronea richiesta è di per se insufficiente ad assumere il significato di un atto di autotutela che, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies, della legge n. 241 del 1990, si connota per la presenza di elementi formali e sostanziali qui del tutto assenti.

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