Limiti alla ragionevolezza della scelta del criterio del prezzo più basso

Flaminia Aperio Bella
20 Gennaio 2017

Il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso può ritenersi adeguato solo quando l'oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto. In particolare, la progettazione svolta dalla stazione appaltante deve giungere a un grado di dettaglio tale da non lasciare margini di definizione dei contenuti dell'appalto all'offerta dei concorrenti.

La sentenza, chiarendo che la scelta del criterio di aggiudicazione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e può essere contestata in sede giurisdizionale solo se manifestamente illogica o fondata su travisamento dei fatti, annulla gli atti della procedura sottoposta al suo vaglio, illegittimamente affidata sulla base del criterio del prezzo più basso.

Il criterio del prezzo più basso, infatti, può presentarsi adeguato esclusivamente quando l'oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto, di talché possa considerarsi irrilevante, nella scelta del contraente, l'aspetto qualitativo della prestazione offerta. La sentenza precisa che anche i contratti caratterizzati da rilevanti profili di complessità possono essere affidati sulla base della solo criterio del massimo ribasso a condizione, però, che la progettazione svolta dalla stazione appaltante giunga a un grado di dettaglio tale da non richiedere, secondo valutazioni di carattere discrezionale di quest'ultima, l'acquisizione di soluzioni tecniche migliorative. In altri termini, prosegue la sentenza, Il criterio del prezzo più basso è consentito solamente nelle ipotesi in cui la lex specialis non lasci margini di definizione dei contenuti dell'appalto all'offerta dei concorrenti, così che l'unica variabile è costituita dal prezzo.

Nel caso di specie, oltre alla complessità del servizio oggetto del giudizio e delle relative modalità organizzative, ulteriore indice rivelatore dell'illegittimità della scelta operata dalla stazione appaltante è indicata dal TAR nella circostanza che la stesse legge di gara rimetteva ai concorrenti l'elaborazione di una «proposta progettuale, analiticamente descritta», relativa alle prestazioni oggetto dell'affidamento.

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