Impossibilità di modificazione o integrazione della lex specialis di gara mediante i chiarimenti della S.A. e termine ex art. 71 comma 2, d.lgs. n. 163/2006

Redazione Scientifica
20 Febbraio 2017

Nessuna interferenza può essere ascritta alle informazioni rilasciate dall'Amministrazione in sede di chiarimenti...

Nessuna interferenza può essere ascritta alle informazioni rilasciate dall'Amministrazione in sede di chiarimenti. Il significato stesso del termine “chiarimenti” vale a chiarire che le risposte richieste all'Amministrazione hanno una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla lex specialis di gara, senza possibilità alcuna di avere qualsivoglia incidenza in termini di modificazioni delle condizioni di gara. In questa stessa direzione, dunque, la riconosciuta possibilità che gli uffici tecnici dell'Amministrazione che indice una selezione diano chiarimenti alle imprese lascia impregiudicato il principio in base al quale tali risposte non possono in nessun caso integrare la lex specialis né essere vincolanti per la Commissione aggiudicatrice.

Il termine minimo di 6 giorni previsto dall'art. 71, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 tra la comunicazione delle informazioni complementari e la scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte deve essere rigorosamente rispettato.

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