Obbligo della onnicomprensività della dichiarazione e self cleaning

Redazione Scientifica
17 Febbraio 2017

L'art. 80 comma 5 del nuovo Codice richiede che ciascuna gara sia preceduta...

L'art. 80 comma 5 del nuovo Codice richiede che ciascuna gara sia preceduta dalla verifica dell'affidabilità e dell'integrità delle partecipanti. Tale compito è attributo alle sole stazioni appaltanti non essendo configurabile in capo all'impresa partecipante ad una gara alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare e sussistendo, al contrario, l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione in modo da permettere alla Stazione appaltante di espletare con piena cognizione di causa le valutazioni di sua competenza;

Va pertanto esclusa la società che abbia omesso di dichiarare l'esistenza di una condanna penale (per la frode nell'esecuzione dei contratti conclusi con numerose aziende sanitarie), benché non recente e non definitiva, in quanto tale informazione, riguardante l'attività professionale svolta dalla ricorrente e concernente gravi condotte tenute nel corso dell'esecuzione di contratti conclusi per la fornitura dei medesimi servizi oggetto della gara, avrebbe dovuto essere valutata dalla stazione appaltante;

L'omissione delle suddette circostanze impedisce alla stazione appaltante, da un lato, una valutazione completa (falsando la percezione delle condizioni reali della ricorrente) sull'affidabilità e l'integrità morale del candidato e, d'altro lato, di valutare la rilevanza e significatività delle misure di self cleaning. Richiama il precedente Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2016, n. 122

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