Anche sotto la vigenza del nuovo codice appalti le tabelle ministeriali esprimono una funzione di parametro di riferimento da cui ci si può discostare

Francesco Pignatiello
20 Marzo 2017

Le tabelle ministeriali, anche sotto la vigenza del nuovo codice, costituiscono un parametro di riferimento da cui ci si può discostare in sede di giustificazioni dell'anomalia sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa della sostenibilità dei costi, atteso che non attengono al trattamento minimo salariale stabilito dalla legge.

La sentenza ha confermato che, anche sotto la vigenza del nuovo codice, le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di insostenibilità.

Il TAR ha chiarito, infatti, che l'art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui «la stazione appaltante esclude l'offerta […] se ha accertato […] che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: […] d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16», non può essere inteso nel senso di un'esclusione automatica di un offerta il cui costo del lavoro è inferiore a quanto previsto nelle tabelle ministeriali, posto che queste non attengono al trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione d'inderogabilità di cui all'art. 97 citato, ma stabiliscono il costo medio orario del lavoro.

Pertanto, atteso che esse esprimono solo una funzione di parametro di riferimento, è possibile discostarsi da tali costi, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa, anche in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il giudizio di verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o non dell'offerta nel suo insieme e non nella ricerca sanzionatoria di specifiche e singole inesattezze della stessa: esso mira a garantire e tutelare l'interesse pubblico all'effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere.

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