I limiti di ammissibilità degli affidamenti infragruppo: condizioni applicative e profili intertemporali

Maria Stella Bonomi
20 Aprile 2016

I limiti di ammissibilità degli affidamenti infragruppo sanciti dal novellato art. 253, comma 25, del d.lgs. n. 163 del 2006 non trovano applicazione alle concessioni assentite in data successiva al 30 giugno 2002 e soltanto con l'integrazione dell'efficacia il provvedimento concessorio può ritenersi pienamente e inequivocabilmente «assentito». La circostanza che la concessione sia stata o meno affidata sulla base di procedure competitive non assume, invece, alcun rilievo ai fini dell'applicazione della disciplina afferente ai limiti degli affidamenti infragruppo.

Il TAR Lazio si è pronunciato sull'applicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 253, comma 25, d.lgs. n. 163 del 2006 al rapporto concessorio tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Strada dei Parchi S.p.A.

La richiamata disposizione impone, più specificamente, l'obbligo dei titolari di concessioni assentite in data anteriore al 30 giugno 2002 – anche se successivamente rinnovate o prorogate – di rispettare, a partire dal 1 gennaio 2014, il nuovo limite di ammissibilità degli affidamenti infragruppo, ridotto al 40% del volume complessivo dei lavori da realizzare in esecuzione degli obblighi sanciti dalla stessa concessione. Il restante 60% dei lavori deve, invece, essere affidato sulla base di procedure competitive.

Al fine di un corretto inquadramento della problematica relativa ai limiti dell'esecuzione diretta o tramite società controllate di lavori da parte di soggetti titolari di concessioni pubbliche di infrastrutture, la sentenza richiama, anzitutto, i diversi interventi legislativi succedutisi nel tempo.

Rileva in particolare il Collegio che, a ben vedere, la previsione di cui al predetto art. 253, comma 25, non si pone quale innovazione del sistema, poiché già con la l. n. 415 del 1988 (c.d. Merloni ter), i concessionari di infrastrutture adibite a pubblico servizio erano soggetti al rispetto di una soglia massima di lavori eseguibili infragruppo e di una residua soglia da affidare a terzi mediante l'esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

Ciò premesso, il TAR precisa che un provvedimento concessorio può ritenersi «pienamente e inequivocabilmente assentito» solamente ove efficace. A conferma di ciò, si pone certamente l'utilizzo della stessa locuzione atecnica «concessioni assentite» – contenuta nell'art. 253, comma 25 – anziché di espressioni quali «aggiudicate» o «affidate».

La sentenza afferma, dunque, che nel caso in esame non può trovare applicazione l'obbligo di cui all'art. 253, comma 25 , d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi, nella specie, di concessione «assentita» successivamente alla data del 30 giugno 2002. La concessione oggetto di controversia ha, invero, acquisito efficacia solamente a seguito del controllo e della registrazione del d.m. di approvazione da parte della Corte dei Conti – avvenuto in data 18 luglio 2002. A nulla rileva la data di avvio dell'iter approvativo della stessa.

Il TAR, da ultimo, chiarisce che la circostanza che la concessione sia stata o meno affidata a seguito di gara ad evidenza pubblica non è assolutamente determinate ai fini dell'applicazione dei limiti dell'affidamento infragruppo.

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