Appalti, l'impresa deve giustificare la deroga al costo del lavoro previsto dalle tabelle ministeriali

Giovanni F. Nicodemo
20 Aprile 2017

Un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata. Tuttavia la discordanza deve essere adeguatamente giustificata dall'operatore economico onde inficiare potenzialmente la complessiva attendibilità dell'offerta.
Massima

Un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata. Tuttavia la discordanza deve essere adeguatamente giustificata dall'operatore economico onde inficiare potenzialmente la complessiva attendibilità dell'offerta.

Il Caso

Il caso affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza in epigrafe ha ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione della gara a favore dell'operatore economico che in sede di offerta ha indicato un costo del lavoro più basso rispetto a quello ricavabile dalla tabelle ministeriali o dai contratti collettivi.

L'oggetto dell'affidamento riguarda il servizio di controllo di sicurezza passeggeri e bagagli nell' Aeroporto di Torino.

Il ricorrente non aggiudicatario impugna i provvedimenti di affidamento della gara contestando (tra le tante censure formulate) la legittimità della stessa sostenendo l'anomalia dell'offerta aggiudicata poiché fondata su un costo orario medio del lavoro diverso da quello ricavabile dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi.

Il Tar adito sotto questo profilo ha accolto il ricorso annullando l'aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato in sede di appello ha confermato la decisione del giudice di prime cure.

Il giudice amministrativo esclude che la discordanza del costo del lavoro indicato in sede di offerta rispetto alle tabelle ministeriali (o ai contratti collettivi) possa costituire automaticamente indice di anomalia dell'offerta, tuttavia stabilendo a carico dell'operatore economico l'onere di giustificare analiticamente lo scostamento tra la propria offerta e i parametri ministeriali.

La questione

La questione giuridica sottesa alla decisione in commento riguarda il giudizio di anomalia in rapporto all'indicazione del valore del costo del lavoro in misura inferiore ai livelli retribuitivi ricavabili dalle tabelle ministeriali e dal CCNL applicabile.

La problematica insorta dinanzi al Consiglio di Stato è di sicura rilevanza posto che il recente orientamento del giudice amministrativo (ci riferiamo a TAR Reggio Calabria sent. 15 dicembre 2016 n. 1315) prevede che il rinvio operato dall'art. 97, comma 5, lett. a), d.lgs. 50 del 2016 all'art. 30, comma 3,del nuovo codice implica che, nell'esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori economici sono obbligati a rispettare le norme poste a tutela dei diritti sociali, ambientali e del lavoro.

Le soluzioni giuridiche

Il giudice amministrativo con la sentenza in rassegna ricorda che nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici rientra nell'ampio potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante la valutazione delle giustificazioni presentate dal concorrente e finalizzate a dimostrare che la propria offerta non è anomala.

Detta valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto.

Il giudice amministrativo, spiega il Consiglio di Stato, può sindacare le valutazioni compiute dall'Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non può effettuare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta e delle sue singole voci.

Con specifico riferimento alle giustificazioni relative alle voci di costo del lavoro il giudice amministrativo ribadisce che un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi (ex multis, Cons. St., Sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5597; Cons. St., Sez. V, 18 giugno 2015, n. 3105).

Tuttavia i giudici di Palazzo Spada, pur ammettendo la derogabilità delle tabelle ministeriali, stabiliscono che la discordanza deve essere adeguatamente giustificata dall'operatore economico onde inficiare potenzialmente la complessiva attendibilità dell'offerta.

L'orientamento intrapreso dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento si contrappone ad un pur recente orientamento del giudice amministrativo ad avviso del quale in tema di giudizio di anomalia dell'offerta nell'esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori economici sono tenuti a rispettare le norme poste a tutela dei diritti sociali, ambientali e del lavoro, essendo preciso obbligo della stazione appaltante chiedere i necessari giustificativi in sede di verifica sull'anomalia dell'offerta; pertanto secondo quest'ultimo orientamento deve essere esclusa l'offerta proposta in spregio degli obblighi retributivi minimi e ciò anche indipendentemente dalla congruità dell'offerta valutata nel suo complesso. (In questi termini si è espresso il TAR Reggio Calabria con la sentenza n. 1315 del 15 dicembre 2016).

Guida all'approfondimento

In dottrina si segnala G.F. NICODEMO, Anomalia dell'offerta e sindacato del giudice amministrativo, in Urbanistica e Appalti, 2015, 10, 1023 e ss.

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