Il termine per la proposizione del ricorso avverso l’ammissione alla gara decorre solo dal momento della sua piena conoscenza

20 Aprile 2017

La sentenza applica anche all'impugnazione dell'ammissione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in difetto della formale comunicazione dell'atto e nel caso in cui il ricorrente viene ad aver contezza dello stesso prima della sua comunicazione formale, il termine per la proposizione del ricorso decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza purché siano percepibili quei profili che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato.

All'esito della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di direzione lavori e delle prestazioni correlate per i lavori di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento, il RTI secondo classificato, impugnava il provvedimento di aggiudicazione contestando l'inammissibilità della partecipazione alla gara dell'operatore economico risultato vincitore, per difetto dei requisiti minimi di partecipazione.

Il Tar, rilevato che ai sensi del comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a. è inammissibile la proposizione di un ricorso avverso il provvedimento di ammissione dell'aggiudicatario le cui censure avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul profilo della stazione appaltante del provvedimento di ammissione, ha affermato che non rileva, ai fini dell'affermazione della tempestività dell'impugnazione, la circostanza che la stazione appaltante non abbia provveduto alla pubblicazione del provvedimento di ammissione alla gara dei concorrenti con le modalità previste dall'art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Più specificamente, il giudice ha ritenuto applicabile anche alla materia della contrattualistica pubblica il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in difetto della formale comunicazione dell'atto e nel caso in cui il ricorrente viene ad aver contezza dello stesso prima della sua comunicazione formale, il termine per la proposizione del ricorso decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza purché siano percepibili quei profili che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato.

Tanto premesso, il Tar ha rilevato che, nel caso di specie, anche a prescindere dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione con le modalità di cui al citato art. 29, il ricorrente ne aveva acquisito la piena conoscenza per effetto della comunicazione via e-mail effettuata dalla stazione appaltante, recante in allegato il verbale della seduta pubblica, con indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun operatore economico e dunque anche l'ammissione alla gara degli altri partecipanti, ivi compreso l'aggiudicatario ed ha, conseguentemente, dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto.

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