Gli errori delle società SOA non possono ricadere sulle società “aventi causa” in buona fede

Guglielmo Aldo Giuffrè
20 Maggio 2016

È illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato dall'ANAC, unitamente alla pronuncia di decadenza dalle attestazioni SOA, nel caso in cui le certificazioni siano state rilasciate in precedenza ad imprese danti causa dalle competenti società SOA a seguito dell'esito positivo delle verifiche eseguite, assumendo rilevanza l'affidamento fatto dalla società avente causa nel vigente sistema nazionale di attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici.

Il TAR Lazio afferma che «risulta conforme ai canoni della diligenza professionale in concreto esigibili in capo all'operatore economico» la condotta di quest'ultimo, qualora, in mancanza di qualsiasi elemento indiziario di segno opposto che avrebbe potuto ragionevolmente acquisire, questo abbia riposto il proprio affidamento sui controlli già effettuati in precedenza dai soggetti SOA, istituzionalmente deputati al controllo della validità delle attestazioni, senza procedere ad autonome ulteriori verifiche in tal senso. È quindi esente da colpa professionale, e non può essere sanzionata dall'ANAC, l'impresa che «ha avuto il solo torto di fidarsi del vigente sistema nazionale di attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici». Tale sistema – che, nel caso di specie, aveva emesso ben due diverse certificazioni, in favore delle imprese danti causa della società sanzionata, a seguito del controllo operato da due diverse società SOA – è stato peraltro ritenuto dalla stessa ANAC caratterizzato da certezza qualificata, tanto da autorizzare le stazioni appaltanti a “dare per scontato” il possesso dei requisiti di partecipazione già appurato dalle società SOA. Infatti, ritiene il Collegio che, diversamente opinando, sarebbe contraria ai principi di certezza giuridica e di tutela dell'affidamento la sanzione comminata ad un soggetto, il quale, facendo affidamento sulle attestazioni già conseguite dalle proprie danti causa a seguito dei controlli operati dalle società SOA, abbia confidato di possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara. Tutt'al più, insiste il TAR, un'eventuale responsabilità potrebbe ascriversi unicamente alle società SOA, ree di avere male esperito il controllo delle attestazioni delle società danti causa e di avere emesso in loro favore ben due certificazioni, oltre che alle Amministrazioni competenti a verificare l'operato di tali società.

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