Disciplina di gara, modulistica e condotta diligente dell'offerente

20 Maggio 2016

Nel caso in cui la modulistica approntata dalla Stazione appaltante nulla dica in merito agli oneri di sicurezza, la cui indicazione è invece prevista a pena di esclusione dal bando di gara, incombe sull'offerente l'onere di integrare all'uopo la predetta modulistica, ovvero di richiedere alla Stazione appaltante un chiarimento prima di formulare l'offerta. L'offerente non può, di contro, assegnare unilateralmente un'irragionevole prevalenza alla modulistica di gara rispetto alle prescrizioni fissate dalla lex specialis di gara.

Nella procedura competitiva da cui è scaturito il contenzioso conclusosi con la sentenza che si segnala il bando di gara imponeva ai concorrenti, da un lato, di indicare «a pena di esclusione» nelle proprie offerte gli oneri di sicurezza aziendale e, dall'altro, di redigere le medesime offerte «utilizzando l'apposito modello allegato allo stesso bando». Il quale, «pur recando diverse parti precompilate utili ad indirizzale la compilazione dei concorrenti, non recava alcun campo deputato all'indicazione dei predetti oneri della sicurezza aziendale».

In acritica e pedissequa adesione a tale modulo di gara, la società controinteressata aveva formulato la propria offerta economica senza nulla dire in merito ai predetti oneri di sicurezza. Da qui la censurata inammissibilità di tale offerta da parte del ricorrente, che, viceversa, aveva provveduto ad allegare al predetto modello un «foglio separato contente la dichiarazione circa gli oneri della sicurezza aziendale» e ciò al fine di rendere la propria offerta rispondente alle chiare prescrizioni contenute nella lex specialis di gara.

Dopo aver nella fase cautelare ritenuto che l'errore commesso dal controinteressato non potesse essere punito con l'esclusione, aderendo così al noto principio giurisprudenziale per il quale «l'applicazione dei principi in materia di favor partecipationis e di tutela dell'affidamento osta all'esclusione di un'impresa in caso di compilazione dell'offerta in conformità al facsimile all'uopo approntato dalla stazione appaltante» (TAR Sardegna, Sez. I, 25 novembre 2010, n. 2626), il TAR Piemonte ha, all'opposto, giudicato nel merito fondate le doglianze del ricorrente, considerando quindi illegittima l'ammissione/la mancata esclusione della Società controinteressata.

In particolare, il Collegio è giunto ad assumere tale decisione sottolineando che, alla luce dell'inequivoco tenore letterale della disciplina di gara, è indubbio che un concorrente avveduto avrebbe dovuto, alternativamente, procedere o ad integrare direttamente il modello predisposto dalla stazione appaltante coerentemente alle previsioni contenute nella disciplina di gara (come, peraltro, nella specie avevano fatto ben sei concorrenti su undici), oppure, in caso di dubbio, procedere a richiedere ogni opportuno chiarimento alla Stazione appaltante prima di redigere la propria offerta.

I concorrenti, di contro, secondo il TAR Piemonte, non possono in modo passivo «assegnare unilateralmente un'irragionevole prevalenza alla modulistica di gara rispetto alle prescrizioni normative della lex specialis». Del resto, come si ricorda nella sentenza in commento, «la “modulistica” messa a disposizione dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte non può certo prevalere sulle prescrizioni del bando, od indurre a disattendere queste ultime» (Cons. St., Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1516).

In conclusione, dunque, nelle ipotesi in cui la modulistica allegata al bando di gara non sia del tutto allineata alle prescrizioni previste a pena di esclusione dal medesimo bando incombe su ciascun concorrente l'onere di integrare, mutu proprio, la modulistica in funzione delle previsioni vincolanti fissate dalla disciplina di gara o, tutt'al più, quello di chiedere lumi in merito alla Stazione appaltante.

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