Revoca della procedura di gara

Redazione Scientifica
20 Giugno 2016

La stazione appaltante non può revocare la procedura di gara “a proprio insindacabile giudizio” una volta che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva...

La stazione appaltante non può revocare la procedura di gara “a proprio insindacabile giudizio” una volta che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva. Quest'ultima, infatti, segna il venire in essere di un affidamento giuridicamente tutelato in capo all'aggiudicatario che la stazione appaltante è obbligata a rispettare (Cons. St., Sez. V, 5 maggio 2016 n. 1797). Il potere di autotutela dell'Amministrazione deve pertanto essere esercitato nel rispetto di tale affidamento, evidenziando l'interesse pubblico alla caducazione del provvedimento favorevole e comparandolo con l'interesse del privato a mantenerlo in essere. Non è invece ammissibile riconoscere un potere “insindacabile” in capo alle stazioni appaltanti volto a porre nel nulla una procedura già conclusa, perché questo trasmoderebbe in un inammissibile arbitrio.

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