La dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali deve essere riferita a tutti i soggetti con potere di rappresentanza

Federica Moschella
20 Luglio 2016

È incompleta la dichiarazione sui requisiti generali di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, laddove venga omessa l'indicazione dei soggetti capaci di impegnare la volontà dell'ente: pur ammettendosi in astratto che la dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali possa essere sottoscritta anche da uno solo degli amministratori, la stessa deve comunque essere riferita a tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza. Pertanto, non trattandosi di rimediare ad una semplice irregolarità, tale omissione non è superabile con il soccorso istruttorio.

Il Tribunale ha ribadito che la dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali – anche se può essere sottoscritta da uno solo degli amministratori – va in ogni caso riferita a tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza.

In tal senso, a fronte di dichiarazioni richieste dalla legge a pena di esclusione in cui venga omessa l'indicazione di un socio capace di impegnare la volontà dell'ente, il soccorso istruttorio né può essere invocato né deve essere utilizzato, non trattandosi di rimediare ad una semplice irregolarità (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5458).

Nella specie, a seguito della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, veniva rilevato che la S.r.l. – già individuata come migliore offerente nella procedura di gara, indetta per la fornitura del servizio di gestione dei distributori automatici di bevande calde, fredde, snack e generi vari, presso il Comando Militare – era amministrata da due soci al 50%, mentre in sede di gara l'autocertificazione presentata aveva riguardato uno solo di essi, con conseguente esclusione della società stessa.

Il Collegio, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha dunque rilevato che per entrambi gli amministratori in carica (con eguale partecipazione, nella società di capitali con amministrazione pluripersonale collegiale) doveva essere dichiarato il possesso del requisito di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 (come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 24 del 2013 interpretando la dizione “socio di maggioranza” nel caso di uguale partecipazione in compagine avente solo due soci) rilevato, peraltro, che a carico del socio amministratore, il quale non aveva sottoscritto la dichiarazione, risultava una condanna relativa a violazioni in materia tributaria.

La Sezione ha pertanto respinto l'appello precisando che, a prescindere dalla possibilità di sottoscrivere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali anche da parte di uno solo degli amministratori, la dichiarazione stessa deve essere comunque riferita a tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza, risultando altrimenti incompleta; quindi il difetto di tale indicazione, non trattandosi di rimediare ad una semplice irregolarità, non è sanabile in sede di soccorso istruttorio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.