Obbligo di indennizzo dei soggetti interessati in caso di revoca dell’aggiudicazione e suoi limiti

Redazione Scientifica
19 Luglio 2017

In tema di revoca dell'aggiudicazione occorre far applicazione ai principi dettati dalla legge...

In tema di revoca dell'aggiudicazione occorre far applicazione ai principi dettati dalla legge n. 241 del 1990, all'art 21-quinquies, che nel disciplinare la revoca del provvedimento, ove questa comporti pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, sancisce l'obbligo di provvedere al loro indennizzo .

Quanto alla nozione di indennizzo, si osserva che tale figura giuridica è distinta per natura e per presupposti da quella del pregiudizio economico risarcibile, considerato che il legislatore ricorre a questo istituto nel caso in cui, pur in presenza di provvedimenti legittimamente adottati (e quindi non sussistendo i presupposti della responsabilità per danno da provvedimento illegittimo da parte della P.A.), tuttavia ritiene opportuno riconoscere in favore del privato il diritto ad avere, comunque, un ristoro del pregiudizio patito a causa di un provvedimento legittimamente adottato per il perseguimento dell'interesse generale. Pertanto la stessa scelta del legislatore di riconoscere, in caso di revoca di un provvedimento, un “indennizzo” a favore del privato, comporta che questi non possa vantare una pretesa giuridicamente tutelata ad ottenere il ristoro integrale degli eventuali pregiudizi patiti, trattandosi di una compartecipazione dell‘Amministrazione procedente a tali pregiudizi, quantificabile in via equitativa con valutazione latamente discrezionale. D'altra parte lo stesso legislatore circoscrive al solo danno emergente l'importo dell'indennizzo spettante al privato in caso di revoca di provvedimenti amministrativi che, comunque, incidano su effetti negoziali derivati dal provvedimento revocato.

Una volta statuito in sede giurisdizionale che il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione è immune dai vizi (e cioè che la stazione appaltante abbia esercitato legittimamente il potere di revoca della procedura di gara), ne consegue che alla stazione appaltante non è addebitabile neanche la dedotta violazione dei canoni di buona fede precontrattuale e, quindi, non può essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità precontrattuale quanto al pregiudizio economico patito dall'appellata a causa della partecipazione alla gara non portata a conclusione.

L'indennizzo, previsto dall'art 21-quinquies legge n. 241 del 1990, deve essere riconosciuto nei limiti delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e può essere equitativamente calcolato, previa presentazione della idonea corrispondente documentazione, negli importi spesi per la polizza RC verso terzi, per la consegna e la redazione progetto, cui va aggiunta la cauzione provvisoria ove non restituita dalla stazione appaltante, ed, infine, nell'importo, fissato su base equitativa, pari ad una percentuale della somma spesa per il campionario presentata in sede di offerta laddove la stessa sia stata restituita integra potendo essere riutilizzata dall'impresa in altre procedure.

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